I prospetti utili per la determinazione del fringe benefit, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2023.

I Fringe benefit rappresentano una retribuzione in natura: non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai dipendenti.

Tra i più comuni previsti dalle imprese per i dipendenti, troviamo i veicoli aziendali concessi a uso promiscuo.

Per determinare il compenso erogato al dipendente che beneficia dell’auto aziendale, l’Automobile Club d’Italia ha elaborato le tariffe, aggiornate per l’anno in corso, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2023.  

Le Tabelle ACI 2024 pubblicate in Gazzetta Ufficiale sono anche disponibili sul sito web dell’ACI, in formato PDF e suddivise in base alla tipologia e all’alimentazione del veicolo.

Infine restano valide le direttive introdotte dall’art. 1 comma 632 della Legge di Bilancio 2020, in ambito di politiche ambientali, che prevede l’applicazione di aliquote di calcolo diverse per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio del 2020. In questo caso, in base all’entità di emissioni di CO2, la percentuale dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale (15mila chilometri), è suddivisa nei seguenti scaglioni:

  • 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2)
  • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160
  • 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 19.

Fringe benefit e falso autocarro

Segnaliamo inoltre, in materia di fringe benefit e di deducibilità fiscale, che il falso autocarro rappresenta un fringe benefit, se destinato ad uso promiscuo, diversamente, non risulta totalmente deducibile ai fini fiscali, secondo quanto stabilito dall’art. 164 del TUIR.

Fatto salvo l’inerenza fiscale del bene strumentale rispetto all’esclusivo impiego nell’attività di impresa, il falso autocarro è soggetto a deducibilità limitata, in quanto, sebbene venga classificato come autocarro, non rientra nei parametri oggettivi stabiliti dal provvedimento Agenzia delle Entrate del 06.12.2006, pubblicato in gazzetta ufficiale n.289 il 13 dicembre 2006.

Infine, è necessario stipulare una copertura assicurativa dell’auto aziendale, concessa a uso promiscuo come fringe benefit, che sia estesa all’ambito dell’uso privato e a quello aziendale.

I nostri consulenti sono a disposizione per supportarvi nella gestione dei fringe benefit aziendali.