Tra le nuove misure messe in atto per le famiglie, lo scorso 2 maggio, dal Governo ci sono anche novità importanti in tema di bonus edilizi.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022, anziché del precedente 30 giugno, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Il “Decreto Aiuti” prevede una novità che renderà più semplice raggiungere la percentuale minima di lavori: nel calcolo del SAL del 30% rientrerà l’intervento complessivo, e quindi anche lavori diversi da quelli inclusi nel superbonus 110%.

Le nuove scadenze

Il testo del “Decreto Aiuti” riscrive dunque il calendario delle scadenze relative al superbonus:

  • 30 settembre 2022: entro questa data vanno effettuati almeno il 30% dei lavori sulle villette;
  • 31 dicembre 2022: rimane la scadenza ultima per effettuare i lavori sulle villette;
  • 31 dicembre 2023: le abitazioni degli Iacp ed enti assimilati, purché entro il 30 giugno 2023 risulti effettuato almeno il 60% dei lavori; questa frase non è chiara, manca qualcosa?
  • 31 dicembre 2023 scadenza ultima per gli interventi su condomini ed edifici plurifamiliari con unica proprietà e un numero di unità immobiliari da due a quattro.

Ricordiamo che dal 2024 l’aliquota prevista per la detrazione scenderà al 70% e nel 2025 al 65%, con un’eccezione: le abitazioni che si trovano nei comuni colpiti da eventi sismici dal 2009, che potranno usufruire del 110% fino a tutto il 2025.