La compensazione con i crediti tributari è prassi comune, che riguarda tutti i contribuenti a favore dei quali risulti un credito d’imposta e può essere effettuata direttamente sul modello F24 nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS).

Tuttavia è sempre necessario verificare le condizioni in base alle quali potrebbe essere preclusa la possibilità di effettuare la compensazione.

Anzitutto, per effetto dell’art. 31 comma 1 DL n. 78/2010 la compensazione orizzontale dei crediti erariali attraverso l’utilizzo del modello F24 è inibita in presenza di ruoli erariali e relativi accessori, scaduti, di importo superiore a € 1.500,00.

L’inosservanza del suddetto divieto è soggetta alla sanzione pari al 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Fanno eccezione i debiti accolti nella Definizione Agevolata: con l’interpello 913-844/2018, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i debiti “rottamati” non fanno scaturire il divieto di compensazione orizzontale dei crediti, anche in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500,00, avallando così la possibilità di deroga alla disciplina di cui al citato art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010.

Non è possibile tuttavia compensare gli importi dovuti per il perfezionamento della rottamazione ­quater (interpello n. 372 del 2023)

Altro caso è quello della compensazione di importi iscritti a ruolo: per effetto del decreto legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori, possono essere compensate, anche parzialmente, con i crediti relativi alle imposte erariali.

La compensazione deve avvenire tramite “F24 ACCISE”, codice tributo RUOL, e può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate o avvalendosi di un intermediario abilitato. La procedura prevede la compilazione del modulo RC1, per trasmettere la comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e la richiesta di imputazione dei pagamenti.

E’ necessario specificare che per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000,00 (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574), da apporre sulla dichiarazione che ha dato orgine al credito, da un professionista abilitato.

Ricordiamo infine che il modello F24 deve essere presentato anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.
Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter aggiornare e regolare le reciproche partite di debito e credito.

I nostri consulenti sono a disposizione per ulteriori approfondimenti in merito.